Si informa che numerosi docenti di religione immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2025 stanno ricevendo una comunicazione dall’INPS relativa all’avvio della procedura di liquidazione del TFR – Trattamento di Fine Rapporto.
Tale comunicazione risulta non conforme alla normativa vigente, poiché le disposizioni già emanate dall’ex INPDAP e oggi dall’INPS stabiliscono che: “in caso di cessazione dal servizio per effetto della vincita di un concorso pubblico, alla quale segua senza interruzione un nuovo rapporto di lavoro presso Amministrazioni/Enti iscritti all’INPS ai fini previdenziali, l’Istituto corrisponde il TFS o il TFR all’atto della definitiva cessazione, in considerazione dell’unicità e della continuità del rapporto previdenziale”.
Ne consegue che i docenti neoassunti in ruolo non hanno diritto alla liquidazione immediata del TFR e devono pertanto richiedere all’INPS la sospensione della procedura avviata.
Si ricorda, inoltre, che la comunicazione ricevuta costituisce semplicemente l’avvio dell’iter amministrativo, il quale si conclude normalmente dopo un arco temporale di circa 12 + 3 mesi e, in ogni caso, entro dicembre 2026.
Per evitare che si finalizzi la liquidazione indebita del TFR, è necessario che il docente proceda tempestivamente con la sospensione della pratica.
Per le modalità operative si rimanda al documento in allegato

Content Manager