Il Tribunale di Brindisi (9 aprile 2026) ha accolto un ricorso sostenuto dallo Snadir, riconoscendo il diritto di una docente di religione di ruolo a mantenere integralmente la cattedra nella scuola di titolarità e dichiarando illegittima la modifica unilaterale dell’articolazione oraria disposta dall’Amministrazione scolastica.”
La decisione ribadisce un principio fondamentale: una volta effettuata l’assegnazione, la sede di utilizzazione dei docenti di religione deve considerarsi confermata automaticamente ogni anno, purché permangano la disponibilità oraria e l’idoneità rilasciata dall’Ordinario diocesano, senza necessità di nuove intese annuali.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che l’Ordinario diocesano, pur esercitando un ruolo decisivo nella valutazione dell’idoneità, non può sostituirsi all’Amministrazione scolastica nei poteri organizzativi né incidere unilateralmente sulla sede di servizio dei docenti di religione di ruolo.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, sentenza n. 22438/2022), il giudice ha precisato che l’Ordinario può revocare l’idoneità, ma non può autonomamente disporre assegnazioni o trasferimenti al di fuori delle regole stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Si rimanda all’allegato per tutti gli altri approfondimenti.

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