Nelle nostre scuole, a causa delle vessatorie scelte ministeriali sulla formazione, stiamo assistendo alla negazione sistematica dei diritti dei lavoratori: i dirigenti hanno e stanno continuando a negare i permessi che sono indispensabili per adempiere alle richieste del
ministero; sicuramente esistono seri problemi per la sostituzione delle assenze brevi, ma anche questi problemi non possono andare a ledere i diritti dei lavoratori. Cerchiamo dunque di fare chiarezza, da un punto di vista normativo, sui diritti ai permessi.
•Esistono innanzitutto i permessi brevi (non più del 50% dell’orario giornaliero e per un massimo di 2 ore al giorno per il personale docente e per un massimo di 18/24/25 ore in relazione all’ordine di scuola) a recupero entro 60 giorni dalla fruizione; questi possono essere
negati e sono sottoposti ad approvazione del dirigente ma la negazione deve essere sempre motivata
•Per le assenze dovute alla partecipazione ai percorsi formativi ci si può avvalere di due istituti contrattuali. Vedasi precisamente l’art. 36 C.8 del CCNL 2019/21
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